Michele Majer

Michele Majer

©

Le quote di successione

mmajer@pfcredem.it

Informativa Privacy

98506b56b899b14692c00bfde462890acf547a42.jpeg
643df97e08a3f9c22dacbe0c0c6ba83625683bce.jpeg

Successione Legittima

Successione Testamentaria

Le aliquote delle tasse di successione

05ca6dfd6d7aa68f063aa2c68f7d0d167a277f69.jpeg
87a47ba362c1e81d52fb0b54cc7bf9e97ee75f09.jpeg

Le aliquote applicate in Italia

Le imposte di successione massime nei vari Paesi Europei

Le tabelle dell'Usufrutto ai fini della donazione


Al momento della donazione il valore della nuda proprietà viene determinato per differenza tra il valore della piena proprietà e il valore del diritto di usufrutto, che varia in relazione all’età dell’usufruttuario, al tasso d’interesse e alcoefficiente di attualizzazione, definiti annualmente da apposito Decreto Ministeriale

1e1d7ebbf774d234a3854883322ce477c2d43268.jpeg

Perchè pianificare il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia

Vantaggi fiscali 

Allo scopo di favorire il passaggio generazionale delle imprese di famiglia, è presente all’interno del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, abbreviato TUS), una norma che prevede, a determinate condizioni, un’importante agevolazione fiscale in relazione ai trasferimenti di aziende e/o partecipazioni sociali per successione o donazione.

L’articolo 3, comma 4-ter del TUS stabilisce, infatti, che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni “i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del Codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni”. Si tratta di un regime agevolativo applicato ai trasferimenti effettuati dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni, subordinato al rispetto di determinate condizioni, differenziate a seconda dell’oggetto del trasferimento.
Per i trasferimenti aventi ad oggetto partecipazioni in società di capitali, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali sia acquisito o integrato il controllo ex art. 2359, comma 1, n.1 del Codice civile (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).
Tale disposizione, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 78, lettera a, L. 296/2006), conferma l’intento del Legislatore di favorire il ricambio generazionale e la continuità dell’impresa riconoscendo un rilevante beneficio fiscale. 

Per potere beneficiare dell’esenzione sopra descritta, tuttavia, occorre rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 3 comma 4-ter. In particolare, il beneficiario o i beneficiari del trasferimento dell’azienda (i discendenti o il coniuge) dovranno proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo della stessa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Inoltre, gli aventi causa del trasferimento dovranno rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, un’apposita dichiarazione con la quale manifestano la volontà di proseguire l’attività d’impresa ovvero di mantenere il controllo societario.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra illustrate determina la decadenza dal beneficio e l’applicazione dell’imposta ordinaria (insieme alla sanzione amministrativa e agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata).

Il trust

Descrizione sintetica del Trust

Il Trust è un importante istituto di matrice anglosassone ed il suo utilizzo è sempre più diffuso in Italia per la risoluzione di problematiche che spaziano dalla tutela di patrimoni al passaggio generazionale di beni e aziende familiari fino ad arrivare all’assistenza di soggetti deboli ed alla realizzazione di finalità filantropiche.

Il trust è per definizione un atto unilaterale con cui un soggetto (c.d. Disponente o “Settlor”), sia esso persona fisica o persona giuridica, trasferisce la proprietà di suoi beni a un fiduciario (c.d. trustee), incaricandolo di amministrarli secondo determinate finalità o nell'interesse di determinati soggetti beneficiari, individuati nominativamente o genericamente (per es. una categoria di persone), che così saranno portatori di un diritto personale e a cui potrà trasferirsi la proprietà dei beni al termine del trust. Il trasferimento determina il distacco definitivo dei beni o dei diritti dal patrimonio del disponente e l’acquisizione della titolarità relativa agli stessi in capo ad uno o più trustees, i quali tuttavia hanno il potere-dovere di amministrarli e di disporne solo per realizzare il programma prestabilito nell’atto istitutivo del trust (c.d. Deed of Trust o Trust Deed) ovvero nell’interesse dei soggetti scelti dal disponente quali beneficiari del trust.

Per effetto della costituzione del trust, il patrimonio conferito:

  • Esce dalla sfera giuridica del disponente, che ne perde completamente la proprietà e il diritto di disporne (nemmeno tramite indirizzo delle attività di gestione del trustee);

  •  Non entra nella sfera giuridica personale del trustee, che ne acquista la disponibilità esclusivamenteal fine della sua gestione;

  • Non entra nella sfera giuridica del beneficiario, che può avere il diritto di ricevere la distribuzione dei redditi, derivanti dalla sua gestione e/o del capitale, al momento della fine del trust.

2ba97ea11d2f9d5635080a7e0a2e14e33333cfce.jpeg
b315f740280524a80cc08565713830dcf982b114.jpeg

Note

l  documenti sopra riportati hanno unicamente lo scopo di illustrare, senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, le informazioni principali di alcuni temi ricorrenti, pur mettendoci la massima attenzione sulla attendibilità delle informazioni non mi assumo nessuna responsabilità in caso di difformità con normative o con aggiornamenti delle stesse. Per eventuali approfondimenti è raccomandabile rivolgersi a professionisti specifici per ogni  argomento.
Non assumo alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti sopra pubblicati  vengano in qualunque modo diffusi, anche in forma elettronica, nella disponibilità di soggetti terzi senza mia espressa autorizzazione.

Non costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza, non è una raccomandazione a comperare o a vendere, non sostituisce la documentazione previste dalle norme vigenti

Michele Majer

©

mmajer@pfcredem.it

Informativa Privacy